Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 18 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/5/CEE del Consiglio del 10 febbraio 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Campo di applicazione. -
1. Il presente decreto fissa le condizioni sanitarie per la produzione e la
immissione sul mercato dei prodotti a base di carne e degli altri prodotti di
origine animale destinati al consumo umano dopo aver subìto un trattamento
ovvero alla preparazione di altri prodotti alimentari.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alla preparazione e al magazzinaggio di prodotti a base di carne, ivi
comprese le paste fresche alimentari farcite con carne, e di altri prodotti di
origine animale, destinati al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto
o nei locali adiacenti ai punti di vendita, dove la preparazione ed il
magazzinaggio sono effettuati unicamente per la vendita diretta al consumatore;
b) ai pubblici esercizi disciplinati dalla legge 25 agosto 1991, n. 287;
c) agli stabilimenti e ai laboratori di produzione, preparazione e
confezionamento di pasti destinati alla ristorazione collettiva ;
d) agli stabilimenti che utilizzano come ingredienti i prodotti di cui all'art.
2, lettera b), al fine della produzione di alimenti composti.
Art. 2. Definizioni. -
1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:
a) prodotti a base di carne:
1) i prodotti ottenuti da carne o con carne sottoposta ad un trattamento tale
che la superficie di taglio al centro permetta di constatare la scomparsa delle
caratteristiche della carne fresca;
2) piatti cucinati a base di carne: i prodotti a base di carne corrispondenti a
preparazioni culinarie, cotte o precotte, confezionati e conservati mediante il
freddo;
b) altri prodotti di origine animale:
1) gli estratti di carne;
2) il grasso animale fuso: grasso ricavato per fusione dalla carne, comprese le
ossa, destinato al consumo umano;
3) i ciccioli: i residui proteici della fusione, previa separazione parziale di
grassi ed acqua;
4) [le gelatine] ;
5) le farine di carne, le cotenne in polvere, il sangue salato o essiccato, il
plasma sanguigno salato o essiccato;
6) gli stomaci, le vesciche e le budella, puliti e lavati, salati, essiccati e/o
riscaldati;
c) carni: le carni di cui:
1) all'art. 1 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286;
2) all'art. 2 del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 503, come modificato dal D.P.R. 17
maggio 1988, n.
193;
3) all'art. 2 del D.P.R. 21 luglio 1982, n. 728;
4) all'art. 1 del D.P.R. 1° marzo 1992, n. 231;
5) all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n.
227;
6) all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559;
d) materie prime: i prodotti di origine animale utilizzati come ingredienti per
ottenere i prodotti di cui alle lettere a) e b);
e) trattamento: il procedimento chimico o fisico, quale il riscaldamento,
l'affumicatura, la salatura in superficie, la marinatura, la salatura in
profondità o l'essiccazione, destinato a prolungare la conservazione delle
carni o dei prodotti di origine animale associati o meno ad altre derrate
alimentari, oppure una combinazione di detti procedimenti;
f) riscaldamento: l'utilizzazione del calore secco o umido;
g) salatura in superficie: l'utilizzazione di sali;
h) salatura in profondità: la diffusione di sali nella massa del prodotto;
i) stagionatura: trattamento delle carni crude salate, applicato in condizioni
climatiche tali da provocare, nel corso di una riduzione lenta e graduale
dell'umidità, l'evoluzione dei processi di fermentazione o enzimatici naturali
comportanti nel tempo modifiche che conferiscono al prodotto caratteristiche
organolettiche tipiche e ne garantiscono la conservazione e la salubrità in
condizioni normali a temperatura ambiente;
l) essiccazione: la riduzione naturale o artificiale dell'umidità;
m) partita: il quantitativo di prodotto a base di carne scortato dallo stesso
documento commerciale di accompagnamento o certificato sanitario;
n) confezionamento: l'operazione destinata a realizzare la protezione dei
prodotti di cui all'art. 1 comma 1 mediante un primo involucro o un primo
contenitore posti a diretto contatto con il prodotto, nonché il primo involucro
o il primo contenitore stesso;
o) imballaggio: l'operazione consistente nel porre uno o più prodotti di cui
all'art. 1, comma 1, confezionati o meno, in un secondo contenitore nonché il
contenitore stesso;
p) recipiente ermeticamente chiuso: il contenitore destinato a proteggere il
contenuto contro l'introduzione di microrganismi durante e dopo il trattamento
mediante calore e impenetrabile all'aria;
q) stabilimento: l'impianto in cui sono fabbricati i prodotti di cui alle
lettere a) e b);
r) centro di riconfezionamento: uno stabilimento o un magazzino dove si effettua
il raggruppamento e/o il riconfezionamento di prodotti destinati ad essere
commercializzati;
s) commercializzazione: la detenzione o l'esposizione ai fini di vendita, la
messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di
cessione eccettuata la vendita al minuto;
t) autorità competente: il Ministero della sanità e i servizi veterinari delle
UU.SS.LL.
2. Non sono considerati prodotti a base di carne:
a) le carni che sono state trattate soltanto con il freddo, le quali restano
disciplinate dalle norme di cui alla lettera c);
b) i prodotti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992,
n. 227.
Art. 3. Prescrizioni e divieti. -
1. I prodotti a base di carne, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, devono:
a) essere preparati ed immagazzinati in uno stabilimento riconosciuto ai sensi
dell'art. 8;
b) essere preparati con le carni di cui all'art. 2, lettera c);
c) essere eventualmente preparati con le carni di cui all'art. 25 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e con le carni di cui
all'art. 17, comma 2, lettera a), del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, controllate conformemente
al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, a condizione che siano preparate con
le modalità del presente decreto; i prodotti da esse ottenuti non devono essere
sottoposti alla bollatura sanitaria di cui all'allegato B, capitolo VI, e la
loro immissione in commercio è sottoposta alle disposizioni nazionali vigenti.
2. Per la preparazione di prodotti a base di carne non possono essere utilizzate
le carni dichiarate inidonee al consumo, ferma restando l'osservanza degli
articoli 9 e 10 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.
3. Per la preparazione di prodotti a base di carne non possono inoltre essere
impiegati:
a) gli organi dell'apparato genitale maschile, ad esclusione dei testicoli;
b) gli organi dell'apparato genitale femminile;
c) gli organi dell'apparato urinario ad esclusione dei reni e della vescica;
d) la cartilagine della laringe, della trachea e dei bronchi lobulari;
e) gli occhi e le palpebre;
f) il condotto auditivo esterno;
g) i tessuti cornei;
h) l'esofago, il gozzo e gli intestini dei volatili;
i) la testa dei volatili, ad eccezione della cresta, delle orecchie, dei
barbigli e della caruncola.
4. Con decreto del Ministro della sanità, in attuazione di direttive
comunitarie possono essere apportate modifiche all'elenco di cui al comma 3.
5. I prodotti a base di carne non devono essere sottoposti a trattamento con
radiazioni ionizzanti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 della legge 30
aprile 1962, n. 283.
Art. 4. Produzione e confezionamento. -
1. I prodotti a base di carne devono:
a) essere preparati conformemente all'allegato B, capitolo III; inoltre i
prodotti pastorizzati o sterilizzati in recipienti ermeticamente chiusi ed i
piatti cucinati devono soddisfare ai requisiti di cui all'allegato B, capitolo
VIII e capitolo IX;
b) essere sottoposti all'autocontrollo di cui all'art. 7 ed al controllo di cui
all'allegato B, capitolo IV;
c) soddisfare se necessario, ai requisiti di cui all'art. 7, comma 2;
d) essere confezionati, imballati o etichettati conformemente all'allegato B,
capitolo V, in loco o in centri di confezionamento autorizzati ai sensi della
legge 30 aprile 1962, n. 283, ovvero in quelli di cui all'art. 17, comma 1,
lettera a);
e) essere manipolati, immagazzinati e trasportati conformemente alle
disposizioni di cui all'allegato B, capitolo VII;
f) essere muniti di un bollo sanitario conforme all'allegato B, capitolo VI o di
un bollo le cui caratteristiche sono definite, in attuazione di direttive
comunitarie con decreto del Ministro della sanità, se le carni utilizzate sono
riservate alla commercializzazione in ambito locale; tuttavia, i prodotti
possono essere privi del bollo nel caso in cui la materia prima sia
commercializzata con il bollo sanitario nazionale.
2. La stampa o la ristampa dei bolli di cui alla lettera f) o delle etichette
riportanti i bolli, sono effettuate sotto il controllo dell'autorità
competente.
3. Gli altri prodotti di origine animale devono:
a) essere preparati nel rispetto delle condizioni specifiche previste
dall'allegato C;
b) essere sottoposti all'autocontrollo di cui all'art. 7 ed al controllo
conformemente all'allegato B, capitolo IV;
c) essere preparati in stabilimenti riconosciuti conformemente all'art. 8, per i
quali sussistano i requisiti previsti dall'allegato A e controllati
conformemente all'art. 12;
d) essere accompagnati durante il trasporto dal documento di accompagnamento
commerciale di cui all'art. 5, comma 4.
Art. 5. Documentazione di accompagnamento. -
1. I prodotti a base di carne durante il trasporto verso gli altri Stati membri
devono essere accompagnati, fino al 30 giugno 1993, da un certificato sanitario
rilasciato al momento del carico conformemente al modello di cui all'allegato D,
costituito da un unico foglio e redatto almeno nella lingua o nelle lingue
ufficiali del luogo di destinazione.
2. Il certificato sanitario di cui al comma 1 non è richiesto per i prodotti a
base di carne confezionati in recipienti ermeticamente chiusi e sottoposti ad un
trattamento di cui all'allegato B, capitolo VIII, punto B), lettera a), che
riportino in modo indelebile il bollo sanitario.
3. Il certificato sanitario di cui al comma 1 è obbligatorio, anche dopo il 30
giugno 1993, per i prodotti:
a) ottenuti con carni provenienti da un macello situato in una regione o in una
zona soggetta a restrizioni di polizia veterinaria;
b) ottenuti con carni di cui all'art. 10 del decreto legislativo 18 aprile 1994,
n. 286;
c) destinati ad altro Stato membro, con transito attraverso un paese terzo in un
mezzo di trasporto sigillato.
4. A decorrere dal 1° luglio 1993, i prodotti a base di carne e gli altri
prodotti di origine animale durante il trasporto devono essere accompagnati da
un documento di accompagnamento commerciale recante, oltre alle indicazioni
previste dall'allegato B, capitolo VI, punto 4, anche gli estremi di
identificazione della Unità sanitaria locale competente a vigilare sullo
stabilimento di provenienza. Tale documento deve essere conservato dal
destinatario per un periodo minimo di un anno a decorrere dal rilascio e
mantenuto a disposizione della competente autorità locale del luogo di
destinazione
Art. 6. Produzione. -
1. I prodotti a base di carne devono:
a) essere preparati mediante procedimenti di riscaldamento, salatura in
profondità, marinatura o essiccazione;
b) essere eventualmente ottenuti con un prodotto a base di carne o una
preparazione di carne.
2. I procedimenti di cui alla lettera a) possono anche essere combinati con
l'affumicatura o con la stagionatura, in condizioni microclimatiche particolari
ed essere associati a taluni additivi tecnologici di salatura in profondità,
conformemente alle prescrizioni previste dai decreti di cui agli artt. 5,
lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
3. I prodotti a base di carne possono essere associati ad altri prodotti
alimentari ed a condimenti.
4. Sino alla scadenza delle deroghe previste dal D.L. (recepimento direttiva
91/498/CEE del 29 luglio 1991), i locali, gli utensili ed il materiale impiegati
per l'elaborazione di prodotti a base di carne, ottenuti da carne o con carne
munita del bollo sanitario CEE possono essere utilizzati per la produzione di
prodotti a base di carne, ottenuti da carne o con carne non munita del bollo
suddetto. L'autorità di cui all'art. 12 prescrive tutte le precauzioni atte a
garantire la identificazione nonché la separazione dei prodotti ottenuti a
partire da carni munite del bollo CEE, da quelli ottenuti con carni prive di
tale bollo.
Qualora non sia possibile applicare tali precauzioni, la medesima autorità ne
dà comunicazione scritta con le specifiche motivazioni.
5. I prodotti a base di carne diversi da quelli bollati conformemente
all'allegato B, capitolo VI, non possono essere spediti nel territorio di un
altro Stato membro e la loro commercializzazione nazionale o locale deve essere
rigorosamente controllata.
Art. 7. Autocontrollo. -
1. L'unità sanitaria locale vigila affinché il responsabile dello stabilimento
o del centro di riconfezionamento assicuri l'osservanza delle prescrizioni
previste dal presente decreto mediante l'adozione di misure di autocontrollo da
applicare in tutte le fasi della produzione o del riconfezionamento.
2. ll responsabile dello stabilimento procede ad autocontrollo basato:
a) sull'identificazione dei punti critici dello stabilimento, in funzione dei
procedimenti utilizzati;
b) sulla definizione ed attuazione di metodi di sorveglianza e di controllo dei
punti critici di cui alla lettera a);
c) sul prelievo di campioni per le analisi ai fini del controllo dei metodi di
pulizia e di disinfezione e della verifica dell'osservanza delle norme stabilite
dal presente decreto, da effettuarsi in un proprio laboratorio ovvero in un
laboratorio esterno riconosciuto secondo la procedura prevista dall'art. 11;
d) sulla conservazione della documentazione e sulle registrazioni relative alle
misure di autocontrollo di cui alle lettere a), b), c) per la successiva
presentazione alle autorità locali di cui all'art.
2, lettera t). I risultati dei controlli e degli esami sono conservati per
almeno due anni; per i prodotti di cui al comma 5, tale periodo può essere
ridotto a sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine minimo di
conservazione;
e) sulla corretta gestione della bollatura sanitaria, e in particolare delle
etichette provviste del bollo sanitario;
f) sulla informazione alle autorità locali di cui all'art. 2, lettera t), in
merito all'esito delle analisi di laboratorio e ad altri casi che rivelino un
rischio per la salute;
g) sul ritiro dal mercato, in caso di rischio immediato per la salute, dei
prodotti che, ottenuti in condizioni tecnologiche simili, possono presentare lo
stesso rischio; il prodotto ritirato dal commercio deve rimanere sotto la
sorveglianza e la responsabilità dell'autorità locale fino al momento in cui
il prodotto non venga distrutto o utilizzato per fini diversi dal consumo umano,
o previa autorizzazione della medesima autorità, trattato in modo da garantirne
l'innocuità.
3. Il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto i criteri generali
per l'identificazione dei punti critici ed il loro controllo.
4. Nel caso di cui al comma 2, lettera g), il responsabile dello stabilimento
deve comunicare al Ministero della sanità la natura del rischio e le
informazioni necessarie per identificare il lotto.
5. Per i prodotti a base di carne che non possono essere conservati a
temperatura ambiente il responsabile dello stabilimento o del centro di
riconfezionamento deve indicare, ai fini del controllo, in modo visibile e
leggibile sull'imballaggio, la temperatura alla quale il prodotto deve essere
trasportato ed immagazzinato, nonché la data indicante il termine minimo di
conservazione o, nel caso di prodotti deperibili dal punto di vista
microbiologico, la data di scadenza; nel caso in cui l'imballaggio contenga
prodotti che debbono rispettare per la loro conservazione condizioni differenti
tra loro, sul medesimo possono essere riportate la temperatura e il termine
minimo di conservazione o la data di scadenza previsti per il prodotto più
deperibile .
6. ll responsabile dello stabilimento deve attuare un programma di formazione
per consentire al personale di conformarsi alle condizioni di produzione
igienica adottate nella struttura di produzione.
7. Nel caso di stabilimenti che fabbricano prodotti a base di carne non aventi
struttura e capacità di produzione industriale, il programma di formazione del
personale può essere formulato in relazione alle caratteristiche specifiche
della produzione.
8. Nell'esercizio della vigilanza, l'Unità sanitaria locale si assicura che le
imprese diano attuazione alla formazione del personale concordando con le
imprese stesse l'organizzazione dei corsi, l'articolazione del programma e la
individuazione dei soggetti preposti all'addestramento con la utilizzazione
anche di dipendenti idonei delle imprese stesse.
9. La disposizione di cui al comma 6 non si applica al personale che abbia
superato corsi di qualificazione professionale appositamente istituiti o
riconosciuti dalle Regioni o dalle Province autonome.
Art. 8. Procedura di riconoscimento di stabilimenti per la produzione di
prodotti a base di carne e degli altri prodotti di origine animale. -
1. Il Ministero della sanità riconosce l'idoneità degli stabilimenti di cui
all'art. 2, lettera q), attribuendo un numero di riconoscimento veterinario a
ciascuno di essi e ne redige un elenco ufficiale.
2. Il riconoscimento di idoneità sostituisce, solo ai fini del presente
decreto, l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n.
283.
3. Al fine del riconoscimento di idoneità il responsabile dello stabilimento
presenta alla regione o provincia autonoma competente per territorio istanza di
riconoscimento rivolta al Ministero della sanità corredata della documentazione
relativa alla sussistenza dei requisiti strutturali e funzionali prescritti,
unitamente al parere favorevole del servizio veterinario della unità sanitaria
locale.
4. Copia dell'istanza di cui al comma 3 viene inviata al Ministero della sanità
unitamente al parere favorevole del servizio veterinario dell'unità sanitaria
locale ai fini del rilascio del riconoscimento provvisorio; il Ministero della
sanità, previo esame della documentazione ricevuta, rilascia il riconoscimento
provvisorio ed il relativo numero ai fini dell'avvio dell'attività produttiva.
5. Entro novanta giorni dalla data di ricezione, la regione o provincia autonoma
trasmette al Ministero della sanità l'istanza completa degli allegati, dei
verbali delle ispezioni svolte e del proprio parere circa la sussistenza dei
requisiti di cui al comma 3.
6. Sulla base degli atti istruttori e degli accertamenti ritenuti necessari, il
Ministero della sanità, entro novanta giorni dalla ricezione della
documentazione di cui al comma 5:
a) conferma o revoca il riconoscimento veterinario e il relativo numero;
b) comunica alla regione o provincia autonoma e all'impresa le carenze
riscontrate assegnando un termine per la rimozione; a seguito della
comunicazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori o del decorso del termine, il
Ministero della sanità effettua gli accertamenti necessari e provvede alla
conferma o alla revoca del riconoscimento.
7. Il Ministero della sanità elabora e aggiorna modulistica e documentazione
necessarie ai fini del procedimento previsto dal presente articolo.
8. Il Ministero della sanità procede periodicamente, anche mediante ispezioni a
sondaggio degli stabilimenti riconosciuti, alla verifica dell'uniformità delle
procedure ispettive e dei criteri di valutazione seguiti dagli organi
territoriali.
9. Il Ministero della sanità, tenuto conto delle risultanze delle ispezioni e
dei controlli di cui al comma 8, adotta le opportune misure nei confronti degli
stabilimenti che non risultano in possesso dei requisiti prescritti.
10. Il Ministero della sanità invia copia dell'elenco di cui al comma 1 e di
ogni sua modifica agli altri Stati membri ed alla Commissione europea.
Art. 9. Requisiti strutturali degli stabilimenti. -
1. Ai fini del riconoscimento delle condizioni di idoneità, gli stabilimenti
per la produzione di prodotti a base di carne, sono distinti in:
a) stabilimenti aventi struttura e capacità di produzione industriale;
b) stabilimenti non aventi struttura e capacità di produzione industriale.
2. Gli stabilimenti di cui al comma 1, lettera b), sono da individuare in base
alla quantità di materia prima carnea lavorata in un anno, nel limite massimo
di 500 tonnellate; tale limite è ridotto del 50% per gli stabilimenti destinati
alla lavorazione di paste farcite con carne, piatti cucinati, preparazioni
gastronomiche e simili in cui la materia prima carnea costituisca semplicemente
un ingrediente e non la componente essenziale del prodotto.
3. Gli stabilimenti di cui al comma 1, lettera a), devono essere in possesso dei
requisiti strutturali e funzionali prescritti dagli allegati A e B.
4. Gli stabilimenti di cui al comma 1, lettera b), devono essere in possesso dei
requisiti strutturali e funzionali prescritti dagli allegati A e B.
5. Per gli stabilimenti di cui al comma 4 si può prescindere dal possesso dei
requisiti previsti dall'allegato A, capitolo I, punto 2, lettera g), solo per la
parte relativa al comando manuale dei rubinetti, punto 3 e punto 11 e
dell'allegato B, capitolo I, nei limiti in cui venga assicurato il rispetto
delle norme regolamentari prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 1980, n. 327.
6. I requisiti degli stabilimenti di cui al comma 1, lettera b), devono comunque
assicurare la separazione funzionale delle attività di lavorazione,
eventualmente attraverso idonee tecniche impiantistiche o adeguati criteri di
separazione delle operazioni di preparazione, confezionamento, imballaggio e
deposito che possono comportare rischi microbiologici.
7. Il numero di riconoscimento CEE di cui all'art. 8, comma 1 può essere
assegnato a stabilimenti per la preparazione di prodotti a base di carne in
possesso dei requisiti strutturali e funzionali di cui ai commi 4 e 5, annessi a
macelli o laboratori di sezionamento.
8. Con decreto del Ministro della sanità, in attuazione di direttive
comunitarie, vengono modificate le caratteristiche di cui al comma 2.
Art. 10. Condizioni particolari. -
1. Agli stabilimenti o centri di riconfezionamento di prodotti ottenuti da o con
le diverse materie prime disciplinate dalle norme di cui all'art. 2, lettera c),
può essere assegnato un numero di riconoscimento unico.
2. Nel caso in cui la preparazione di prodotti a base di carne avvenga in uno
stabilimento di lavorazione delle carni riconosciuto ai sensi delle norme
indicate all'art. 2, lettera c), il numero di riconoscimento può essere unico.
3. Il riconoscimento di idoneità rilasciato agli stabilimenti per la
preparazione dei prodotti a base di carne ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194 o della normativa antecedentemente
vigente ed il relativo numero CEE mantengono la loro efficacia.
4. II riconoscimento di idoneità CE degli impianti di macellazione e dei
laboratori di sezionamento può essere esteso ad un locale ad essi contiguo nel
quale vengano effettuate le operazioni di lavorazione dei prodotti di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b), a condizione che detto locale soddisfi i
requisiti fissati dal presente decreto .
5. Il riconoscimento di idoneità rilasciato agli stabilimenti per la
preparazione dei prodotti di cui all'art. 2, lettera b), punto 2, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, ed il relativo
numero CEE mantengono la loro efficacia ).
Art. 11. Procedura per il riconoscimento dei laboratori di analisi non
annessi agli stabilimenti di produzione.
1. Ai fini dell'autocontrollo di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b) e c),
gli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera q), hanno facoltà di avvalersi di
laboratori esterni.
2. I laboratori esterni di cui al comma 1 devono essere iscritti in un apposito
elenco predisposto dal Ministero della sanità.
3. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2 i laboratori devono
presentare istanza al Ministero della sanità diretta a dimostrare di essere in
grado di svolgere controlli analitici, idonei a garantire che i prodotti
corrispondono ai requisiti richiesti ai sensi del presente decreto.
4. L'istanza di cui al comma 3 deve essere corredata dalla indicazione sulla
idoneità delle strutture, della dotazione strumentale e del personale, nonché
copia dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità locale ai fini
dell'esercizio del laboratorio.
5. Il Ministero della sanità può effettuare dei sopralluoghi diretti a
verificare la sussistenza presso i laboratori dei requisiti di cui al comma 4.
Art. 12. Vigilanza. -
1. Gli stabilimenti di cui all'art. 8 sono soggetti a controllo permanente
effettuato dal veterinario ufficialmente incaricato di svolgere tale controllo.
2. Il controllo deve avere un carattere costante o periodico in relazione alle
dimensioni dello stabilimento, al tipo di prodotto fabbricato, al sistema di
valutazione dei rischi ed alle garanzie fornite conformemente all'art. 7, primo
comma.
3. L'autorità di cui al comma 1 deve:
a) accedere liberamente in ogni parte dello stabilimento per accertarsi che
siano osservate le disposizioni del presente decreto;
b) verificare, in caso di dubbi sull'origine delle carni, i documenti contabili
per poter risalire al macello o all'azienda di provenienza dell'animale
abbattuto o della materia prima;
c) verificare che le procedure di controllo di cui all'art. 7, comma 1, siano
costantemente e correttamente eseguite;
d) verificare in particolare che le procedure di autocontrollo di cui all'art.
7, comma 1, lettere a) e b), siano attuate sulla base dei criteri previsti dal
decreto di cui all'art. 7, comma 3;
e) procedere a regolari analisi dei risultati dei controlli previsti dall'art.
7, comma 1. Essa può, in funzione di queste analisi, disporre esami
complementari in tutte le fasi del ciclo di produzione o sui prodotti.
4. Con decreto del Ministro della sanità, in attuazione di direttive
comunitarie, vengono fissati la natura dei controlli, la loro frequenza, nonché
i metodi di campionamento e di esame microbiologico.
5. L'autorità di cui al comma 1 predispone una relazione sui risultati delle
analisi che comunica al responsabile dello stabilimento raccomandando, ove
necessario, le misure idonee ad eliminare le carenze riscontrate.
6. Nel caso in cui le carenze si ripetono, l'autorità deve intensificare il
controllo, e, ove necessario, sequestrare le etichette o gli altri supporti, su
cui è apposto il marchio sanitario.
7. L'autorità di cui al comma 1, qualora constati che in uno stabilimento di
cui all'art. 8 vengono disattese le norme igieniche, o venga intralciata una
ispezione sanitaria, adotta i necessari provvedimenti circa l'utilizzazione
delle attrezzature e dei locali.
8. In relazione alla gravità delle carenze riscontrate l'autorità di cui al
comma 1 dispone il rallentamento del ritmo di produzione o la temporanea
sospensione del processo di produzione ed il termine entro il quale l'impresa
deve provvedere alla rimozione delle carenze dandone immediata comunicazione al
Ministero della sanità.
9. Qualora i provvedimenti di cui al comma 7, ovvero quelli di cui all'art. 7,
comma 1, lettera g), si rivelino insufficienti, l'autorità di cui al comma 1,
propone al Ministero della sanità la sospensione del riconoscimento,
eventualmente per il tipo di produzione in causa.
10. Qualora l'autorità di cui al comma 1 constati che le carenze di cui al
comma 7 non sono state rimosse entro i termini fissati, o che sono venute meno
le condizioni che hanno reso possibile il riconoscimento di idoneità ai sensi
dell'art. 8, informa il Ministero della sanità per l'adozione dei provvedimenti
di competenza.
Art. 13. Prodotti alimentari a basso contenuto di carne. -
1. Con decreto del Ministro della sanità, in attuazione di direttive
comunitarie, vengono fissate le norme del presente decreto che non si applicano
alla fabbricazione di prodotti alimentari contenenti carne o prodotti a base di
carne in quantità non superiore al 10% in peso del prodotto finito, inteso come
prodotto pronto per il consumo, dopo la preparazione effettuata secondo le
istruzioni per l'uso fornite dal produttore.
2. Il decreto di cui al comma 1 riguarda:
a) i requisiti di idoneità degli stabilimenti previsti dall'allegato A,
capitolo I e dall'allegato B, capitolo I;
b) le condizioni di ispezione previste dall'allegato B, capitolo IV;
c) le condizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato B,
capitolo VI e, sino al 1° luglio 1993, al certificato sanitario previsto
dall'allegato D.
3. Nelle more della emanazione del decreto di cui al comma 1, si applicano le
seguenti condizioni:
a) il numero di riconoscimento CEE può essere preceduto dalla cifra 8 seguita
da trattino (8-);
b) le disposizioni di cui agli allegati A e B si applicano limitatamente ai
locali ove le carni fresche o i prodotti a base di carne sono ricevuti,
immagazzinati o lavorati ed ai locali ove le preparazioni che ne derivano
vengono lavorate e conservate;
c) nel caso in cui gli stabilimenti preparino oltre ai prodotti di cui al comma
1, anche altri prodotti alimentari che non contengono carne o prodotti a base di
carne, i locali e gli impianti di cui agli allegati A, capitolo I, punti 5, 9,
10, 11 e 14 e B, capitolo I, punto 1, lettere c) e d), possono essere in comune;
d) il produttore dei prodotti di cui al comma 1 deve dichiarare all'unità
sanitaria locale, ai fini dell'allegato B, capitolo IV, punto 1, i periodi
dell'anno durante i quali la carne e i prodotti a base di carne e i prodotti
contenenti altre derrate alimentari di cui al comma 1 sono ricevuti,
immagazzinati, manipolati e preparati nello stabilimento;
e) nel caso di cui alla lettera d), il controllo da parte del veterinario
ufficialmente incaricato viene effettuato nei soli periodi dell'anno dichiarati
ai sensi della stessa lettera d) ed è limitato alla parte dello stabilimento in
cui si fabbricano i prodotti di cui al comma 1.
Art. 14. Controlli da parte della Commissione delle Comunità Europee. -
1. Gli esperti della Commissione delle Comunità Europee hanno facoltà di
svolgere controlli presso gli stabilimenti in possesso del numero di
riconoscimento CEE al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni
previste dal presente decreto.
2. I controlli di cui al comma 1 vengono effettuati a sondaggio su una
percentuale rappresentativa di stabilimenti.
3. Lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1 viene attuato di concerto con
il Ministero della sanità che assiste gli esperti nell'adempimento della loro
missione.
4. Le autorità locali competenti assistono e collaborano ai controlli di cui al
comma 1.
Art. 15. Controlli veterinari. -
1. Per quanto non espressamente previsto in materia di controlli, si applica il
decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 .
Art. 16. Additivi e aromi. -
1. Ai prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), si applicano, in
materia di additivi, le disposizioni fissate dai decreti ministeriali di cui
all'art. 5, lettera g), e all'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
2. Nella preparazione dei prodotti di cui al presente decreto è consentito
l'impiego di aromi quali definiti all'art. 2 del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 107, esclusi quelli di cui alla lettera b), punto 3.
Art. 17. Norme di attuazione. -
1. Con decreto del Ministro della sanità, in attuazione di direttive
comunitarie, vengono fissate:
a) le condizioni particolari di riconoscimento degli stabilimenti situati in
mercati all'ingrosso e dei centri per il riconfezionamento;
b) le norme di bollatura dei prodotti provenienti da un centro di
riconfezionamento, nonché le modalità di controllo che permettono di risalire
allo stabilimento d'origine delle materie prime;
c) i metodi di controllo della tenuta stagna dei recipienti di cui all'allegato
B, capitolo VIII, punto 1, lettera f);
d) norme microbiologiche che includono programmi di campionamento e metodi di
analisi per i prodotti di cui all'art. 7, comma 5;
e) le condizioni sanitarie per la preparazione delle gelatine destinate al
consumo umano ed eventuali condizioni supplementari per la preparazione dei
prodotti di cui all'art. 2, lettera b).
Art. 18. Decretazione. -
1. Con decreto del Ministero della sanità è data attuazione ai sensi dell'art.
20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , alle direttive delle Comunità europee
per le parti in cui modificano le modalità esecutive e le caratteristiche
tecniche relative al presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con i Ministri della sanità, dell'agricoltura e delle foreste, sarà
disciplinata la produzione e la vendita dei prodotti di salumeria italiani, con
la procedura prevista dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 19. Spese. -
1. Le spese relative alle attività connesse con la procedura di riconoscimento
di cui all'art. 8, alle verifiche di cui al comma 8 del medesimo articolo,
nonché a quelle previste dall'articolo 11, comma 5, sono a carico delle imprese
o dei laboratori secondo le tariffe e le modalità stabilite con decreto del
Ministro della sanità .
Art. 20.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, per la violazione della
disposizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) si applica la sanzione
prevista dall'art. 2, ultimo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, e
successive modificazioni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, per le violazioni alle
disposizioni elencate alle seguenti lettere da a) a l), si applicano le sanzioni
amministrative pecuniarie indicate nelle stesse lettere:
a) art. 3, comma 1, lettere b) e c) e art. 3, commi 3 e 5: da lire 3 milioni a
lire 18 milioni;
b) art. 3, comma 2: da lire 20 milioni a lire 120 milioni;
c) art. 4: da lire 3 milioni a lire 18 milioni;
d) art. 5: da lire 2 milioni a lire 12 milioni;
e) art. 6: da lire 1 milione a lire 6 milioni;
f) art. 7, comma 2: da lire 10 milioni a lire 60 milioni;
g) art. 7, comma 4: da lire 5 milioni a lire 30 milioni;
h) art. 7, comma 5: da lire 3 milioni a lire 18 milioni;
i) art. 7, comma 6: da lire 1 milione a lire 6 milioni, ove non riconoscono le
ipotesi previste dai commi 7 e 9;
l) art. 13, comma 2, lettera d): da lire 2 milioni a lire 12 milioni.
Art. 21. Abrogazioni. -
1. Sono abrogati gli articoli 50, 51, 52, 53, 54, i commi 6, 7 e 8 dell'art. 55
e gli articoli 56, 57 e 58 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298.
2. Sono abrogati altresì gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 comma 1,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 nonché gli allegati A e B
del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194.
Art. 22. Norme transitorie. -
1. Gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), in esercizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto, autorizzati ai sensi della
L. 30 aprile 1962, n. 283, che abbiano presentato istanza di riconoscimento CEE
o la inoltrino entro il 31 ottobre 1995, possono proseguire la loro attività
fino alla conclusione dell'istruttoria, e comunque non oltre il 31 dicembre
1995.
2. L'istruttoria per il riconoscimento di cui al comma 1 deve concludersi entro
il 31 dicembre 1995.
3. Gli stabilimenti di cui al comma 1 aventi struttura e capacità di produzione
industriale, che, nel presentare istanza di riconoscimento CEE, abbiano
segnalato o segnalino la necessità di adeguarsi ai requisiti strutturali di cui
agli allegati A e B, o di costruire un nuovo stabilimento destinato a sostituire
quello in esercizio, devono completare i lavori e trasmettere all'autorità
competente la documentazione necessaria per il rilascio del riconoscimento di
idoneità, entro il 31 ottobre 1995.
4. Quando, ai sensi del comma 3, i titolari degli stabilimenti segnalano la
necessità di costruire un nuovo stabilimento destinato a sostituire quello in
esercizio, devono trasmettere all'autorità competente la seguente
documentazione:
a) il progetto del nuovo stabilimento;
b) la concessione edilizia o il protocollo di presentazione della richiesta al
competente ufficio comunale per il rilascio della medesima.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2, la procedura per il riconoscimento di cui
al presente articolo si effettua con le modalità ed i criteri di cui
all'articolo 8; tuttavia, nell'ipotesi prevista dal comma 3, il riconoscimento
può essere rilasciato sulla base del verbale dell'ispezione allo stabilimento
effettuata dai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale, recante
motivato parere favorevole.
6. Fino alla conclusione dell'istruttoria, i prodotti provenienti dagli
stabilimenti indicati nel presente articolo possono essere commercializzati solo
nel territorio nazionale.
7. Con decreto del Ministro della sanità viene determinata la documentazione da
presentare ai sensi del presente articolo .
Art. 23. Norme integrative o di esecuzione. -
1. Con regolamento o con atto amministrativo possono essere emanate norme
integrative o di esecuzione al presente decreto.